In seguito ai chiarimenti dell’Ufficio Sport del Governo, la Federazione italiana vela (Fiv) ha aggiornato lo schema riepilogativo realizzato con l’obiettivo di favorire la lettura del Dpcm 3 novembre 2020. Scopriamo quali sono le ultime novità.
Dpcm Conte, le disposizioni per gli eventi e le competizioni (regate)
In base a quanto riportato dallo schemo riepilogativo della Fiv aggiornato in seguito ai chiarimenti dell’Ufficio Sport del Governo, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, lettera e), sono consentiti solo gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e Cip.
Sono considerati di interesse nazionale solo:
le Regate Nazionali,
i Campionati Italiani,
i Campionati Europei e Mondiali,
le Selezioni Olimpiche.
Solo in questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali (come da chiarimento del Ministero). Al di fuori di questi, non è consentito svolgere altra attività di competizione, a prescindere di quella che sia la zona di appartenenza. (Zona Gialla – Zona Arancione – Zona Rossa).
In conclusione, dunque, l’attività consentita è solo quella stabilita, con apposito provvedimento, dal Coni–Cip come di interesse nazionale. (Regate Nazionali – Campionati Italiani – Campionati Europei e Mondiali – Regate per Selezioni per Olimpiadi). Tutta l’altra attività di regata è sospesa.
Dpcm zone rosse, le regole per allenamenti e scuole vela
Nelle zone rosse, per quanto riguarda gli allenamenti, sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni di cui all’art 1, comma 9 lettera d). Solo in questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali (come da chiarimento del Ministero). Negli altri casi è consentito lo svolgimento della sola attività sportiva in forma individuale. Possibilità di attività solo con barche singole. Art. 3, comma 4, lettera e), le attività nei centri sportivi è sospesa, anche quella all’aperto.
Sempre nelle zone rosse, per quanto riguarda le scuole vela, l’attività nei centri sportivi è sospesa, art. 1, comma 5, lettera d). Come disposto dall’art. 1, comma 5, lettera f), è consentito svolgere individualmente (per gli equipaggi di barca singola) attività motoria in prossimità della propria abitazione.
Dpcm zone arancioni, le regole per allenamenti e scuole vela
Nelle zone arancioni, per quanto riguarda gli allenamenti, sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni di cui all’art 1, comma 9 lettera d). Solo in questi casi sono consentiti anche gli spostamenti interregionali (come da chiarimento del Ministero). L’attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo Fiv. Sono chiusi gli spogliatoi interni di tutti i centri sportivi. E comunque, come previsto dall’art. 2, comma 4, lettera b), ovvero nel caso in cui nel proprio Comune non esista una struttura (centro sportivo) dove fare attività.
Sempre nelle zone arancioni, per quanto riguarda le scuole vela, l’attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo Fiv. Sono chiusi gli spogliatoi interni di tutti i centri sportivi. Lo svolgimento di tale attività non rientra tra quelli autorizzati ai fini degli spostamenti. Sono esclusi i casi previsti dall’art. 2, comma 4, lettera b), ovvero nel caso in cui nel proprio Comune non esista una struttura (centro sportivo) dove svolgere attività. Si è in attesa di Faq.
Dpcm zone gialle, le regole per allenamenti e scuole vela
Nelle zone gialle, per quanto riguarda gli allenamenti, è consentito svolgere attività sportiva all’aperto, art. 1, comma 9, lettera d). Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni di cui all’art 1, comma 9 lettera d). L’attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo Fiv. Gli spogliatoi interni di tutti i centri sportivi dovranno rimanere chiusi, art. 1, comma 9, lettera d) e).
Sempre nelle zone gialle, per quanto riguarda le scuole vela, l’attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo Fiv. Gli spogliatoi interni di tutti centri sportivi dovranno rimanere chisui, art. 1, comma 9, lettera f).