PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE
Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza ai fini dell’Iva, la legge di Bilancio ha disposto che il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto si considererà al di fuori dell’Unione Europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione Europea (art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’UE sono individuati con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, qui presentato in bozza e oggetto della consultazione pubblica.
BOZZA DI PROVVEDIMENTO
L’Agenzia vuole condividere con gli operatori le scelte sottese all’emanazione del provvedimento che interessa un comparto rilevante per il sistema economico del Paese e invita gli interessati a inviare osservazioni e commenti.
I contributi vanno inoltrati all’indirizzo di posta elettronica dc.gc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it entro il 3 giugno 2020.
IMPOSIZIONE OVE EFFETTIVA FRUIZIONE
Bozza di provvedimento – pdf – “Luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019)”