Economia Turismo

Regime Iva noleggio imbarcazioni

Spesso nell’ambito del noleggio e del leasing si parla di doppia imposizione fiscale. Ma cosa è e come viene regolamentata? La doppia imposizione si riferisce al diritto riconosciuto a due Paesi differenti di tassare il reddito prodotto all’interno del loro territorio da uno stesso soggetto. Da un lato vi è il Paese ove il reddito è prodotto e, dall’altro lato, vi è lo Stato di residenza fiscale.

PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE

Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza ai fini dell’Iva, la legge di Bilancio ha disposto che il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto si considererà al di fuori dell’Unione Europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione Europea (art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’UE sono individuati con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, qui presentato in bozza e oggetto della consultazione pubblica.

BOZZA DI PROVVEDIMENTO

L’Agenzia vuole condividere con gli operatori le scelte sottese all’emanazione del provvedimento che interessa un comparto rilevante per il sistema economico del Paese e invita gli interessati a inviare osservazioni e commenti.
I contributi vanno inoltrati all’indirizzo di posta elettronica dc.gc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it entro il 3 giugno 2020.

IMPOSIZIONE OVE EFFETTIVA FRUIZIONE


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