Se ne parlava da giorni e alla fine è arrivato. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento sarà in vigore fino al 3 dicembre 2020. Ma questo Dpcm cambia qualcosa per la nautica da diporto? Cerchiamo di capirlo.
Dpcm 3 novembre 2020 testo, le novità
La grande novità del testo del Dpcm del 3 novembre 2020 è rappresentata dalle differenti misure di contenimento del contagio previste in base allo scenario delle diverse aree del Paese. Se alcune misure sono valide per tutto il territorio nazionale, altre cambiano e diventano più restrittive per quelle aree dove lo scenario è di elevata e massima gravità.
Spetta al ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, verificare il permanere dei presupposti che collocano le Regioni nei diversi scenari e provvedere con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco. La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.
Per quanto riguarda la nautica da diporto, dunque, è necessario vedere e capire quanto stabilito dal Dpcm del 3 novembre 2020 per le diverse aree del Paese. In poche parole, niente barca in quelle Regioni dove è stato disposto il divieto di spostamento dal territorio e nel territorio.
Dpcm 3 novembre 2020 zona gialla
A livello nazionale, rispetto a quanto previsto dai precedenti Dpcm, le misure disposte comprendono:
- un “coprifuoco” dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, fascia oraria in cui sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- la sospensione di mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura;
- la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori;
- la chiusura di medie e grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive chiuse, ad eccezione di farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- un coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”.
Rimane la chiusura di bar e ristoranti alle 18, con però la possibilità di stare aperti per il pranzo della domenica.
Il pdf del Dpcm del 3 novembre 2020 prevede poi misure differenti per le Regioni che vengono identificate come “zone rosse“, quindi con uno scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto, e per le Regioni che vengono identificate come “zone arancioni“, quindi con uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto. E sono queste le misure da prendere in considerazione con particolare attenzione per capire come il nuovo Dpcm può avere riflessi sulla nautica da diporto.
In sostanza, nelle Regioni che adottano le misure previste a livello nazionale è possibile andare in barca, purché per farlo non ci si debba spostare in una Regione dove sono state previste misure più restrittive. Nelle Regioni cosiddette “zone rosse“, non potendosi spostare in alcun modo né dai territori né all’interno di essi, non è possibile andare in barca. Nelle Regioni cosiddette “zone arancioni“, infine, non potendosi spostare dai territori e in altri Comuni, si può andare in barca solo nel proprio Comune di residenza.
Dpcm 3 novembre 2020 zone rosse
Le misure previste per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto prevedono:
- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sono chiusi i mercati e restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione di tutte le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- la possibilità di svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- in presenza solo la scuola dell’infanzia, elementare e prima media;
- la sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- il potenziamento da parte dei datori di lavoro pubblici dello smart working.
Dpcm 3 novembre 2020 zone arancioni
Le misure previste per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto prevedono:
- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- il divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.