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Dpcm 3 dicembre 2020, attenzione agli spostamenti tra Comuni

Il Dpcm 3 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene in modo particolare sugli spostamenti tra Comuni. La decisione è stata presa con l’obiettivo di limitare il più possibile gli spostamenti durante le festività e di scongiurare quindi una terza ondata della pandemia, che si teme possa verificarsi dopo la parentesi natalizia. Il provvedimento, in vigore dal 4 dicembre 2020, avrà una durata di cinquanta giorni. 

Ma cosa dice il testo del cosiddetto Dpcm Natale? Innanzitutto, dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nonché dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 

Nel Dpcm 3 dicembre 2020 si è voluta prestare particolare attenzione agli spostamenti tra i Comuni. Nello specifico, è stato stabilito che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si  applicano i predetti divieti.

Dpcm 3 dicembre 2020, le regole per lo sport

Per quanto riguarda lo sport, secondo quanto previsto dal Dpcm 3 dicembre 2020 è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. 

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e il Comitato italiano paralimpico (Cip) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Si ricorda che, successivamente al Dpcm del 3 novembre 2020, la Federazione italiana vela (Fiv) ha realizzato uno schema per capire bene quali sono le regole in tema di regate, allenamenti e scuole.

Foto di pascal OHLMANN da Pixabay 

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