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Dpcm ottobre 2020, quali sono le novità per la vela

L’emergenza coronavirus continua. La seconda ondata della pandemia ha investito anche il nostro Paese e ha spinto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a firmare due nuovi Dpcm, il 13 e il 18 ottobre 2020. Ma quali sono le novità per la vela? Sul punto ha offerto alcuni chiarimenti il presidente della Federazione italiana vela (Fiv), Francesco Ettorre.

Per quanto riguarda la vela, il presidente della Fiv ha spiegato, tramite una nota, cosa accade alle competizioni sportive, alle sessioni di allenamento, alla pratica di base delle scuole di vela.

Le competizioni sportive, presenti alla data del 18 ottobre 2020 nel calendario nazionale e in quelli zonali, possono disputarsi regolarmente in quanto riconosciute di interesse nazionale o regionale dalla Federazione italiana vela.

Le sessioni di allenamento sono consentite, a porte chiuse, presso le sedi degli Affiliati.

La pratica di base (scuola di vela) è consentita, presso le sedi degli Affiliati.

E’ però necessario rispettare il “Protocollo federale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19“, che si trova pubblicato sul sito federale. Tale protocollo, come sottolineato, “tiene conto e rispetta appieno tutte le previsioni ministeriali, in ambito sportivo, in materia di contrasto e contenimento del virus”.

Ettore ha ricordato “che lo sport della vela, per le sue intrinseche caratteristiche di attività individuale, praticata all’aria aperta, in uno scontato distanziamento statico e dinamico, è stata l’apripista della ripresa dell’attività sportiva subito dopo il lockdown”.

Il presidente della Fiv ha quindi sottolineato: “Va altresì detto che anche la responsabilità dei tesserati praticanti ha particolarmente contribuito alla ripresa dell’attività agonistica e di allenamento e a una quasi totale normalizzazione. Dobbiamo ora compiere ancora uno sforzo, che non solo contribuirà a mantenere il nostro sport tra quelli più sicuri, ma che certamente metterà in evidenza quanto i comportamenti corretti di un’intera comunità ‘sportiva’ possano portare benefici al Paese. Non siamo soli noi a dover dimostrare un corretto comportamento, ma per il momento dimostriamo di saperlo fare bene per consentire ai nostri figli di vivere lo sport in sicurezza. La sicurezza di ognuno di noi, vuol dire garantire a tutto il sistema di essere credibile e soprattutto di emergere con quelli che sono i valori propri del nostro vivere il mare”.

Concludendo: “Proprio a questa ‘responsabilità consapevole’, di cui vado particolarmente fiero, dobbiamo orientare la nostra massima attenzione trasformandola nell’unica modalità per continuare a praticare il nostro sport, in piena sicurezza, in un momento davvero delicato per il Paese, anche per offrire un esempio all’intera comunità nazionale. Ognuno di noi deve sentirsi parte attiva di questa mission, facendosi carico di trasferirne stile e contenuti a quanti con noi interagiscono e non solo”.

Dpcm ottobre 2020, le nuove misure del governo per lo sport  

Il primo Dpcm è quello del 13 ottobre 2020, il secondo è quello del 18 ottobre 2020.

 

Per quanto riguarda lo sport in generale, il Dpcm del 13 ottobre 2020, all’articolo 1, comma 6, ha previsto:

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.

Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’art. 7.

Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Sempre per lo sport in generale, il Dpcm del 18 ottobre 2020 ha così modificato l’articolo 1, comma 6:

la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.

Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali”;

la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e).

L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale”.

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