In tema di Iva sulla nautica da diporto si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 379 del 31 maggio 2021. Secondo quanto chiarito, le prestazioni di servizio relative ai porti turistici, dedicati all’attività da diporto, non rientrano nella non imponibilità Iva.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, sono non imponibili Iva le operazioni riguardanti le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Secondo quanto sottolineato, tale regime di non imponibilità è stato adottato in recepimento delle previsioni contenute nei capi da 7 a 10 della Direttiva n. 2006/112/CE, riferite alle operazioni connesse alle esportazioni e al carattere internazionale dei traffici di beni e dei trasporti, nell’ambito dei quali si inserisce la particolare disciplina riservata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relative al settore navale e aeronautico, ambiti che, per loro natura, rivestono un carattere transnazionale.
Esclusi dal concetto di area portuale, i porti e gli approdi turistici, i cosiddetti marina, non possono offrire servizi che beneficiano del regime di non imponibilità Iva. In questi casi, le prestazioni sono assoggettate a Iva ordinaria. Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “anche nella risoluzione n. 322/E del 29 luglio 2008 è stato confermato che la non imponibilità ad Iva di cui trattasi va correlata alla circostanza che il porto, all’interno del quale viene effettuata la prestazione, rientri nel novero dei porti in cui si svolgono attività commerciali internazionali e, quindi, che lo stesso funzioni non come porto turistico”.
In conclusione, le prestazioni di servizio relative alla nautica da diporto non possono beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 9, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972. Per quanto riguarda dunque l’Iva sulla nautica da diporto, i servizi sono assoggettati a regime ordinario.