Il decreto Sostegni bis, approvato lo scorso 20 maggio dal Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 26 maggio 2021. Tra le misure previste c’è anche il bonus per i collaboratori sportivi. Ecco quanto stabilito dal provvedimento.
Bonus Collaboratori Sportivi 2021, A Chi Spetta
Per quanto riguarda l’indennità per i collaboratori sportivi prevista dal decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto si legge “è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche”, che “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.
Decreto Sostegni bis, a chi non è riconosciuto il bonus collaboratori sportivi
Il bonus per i collaboratori sportivi, come sottolineato dal decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale, non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. Si considerano reddito da lavoro i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
Decreto Sostegni bis e collaboratori sportivi, a quanto ammonta il bonus
L’ammontare dell’indennità per i collaboratori sportivi del decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
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