Quali sono le misure per i lavoratori e le associazioni dello sport contenute nel Decreto Ristori? Su questo fronte, il provvedimento, approvato dal governo successivamente al Dpcm del 24 ottobre 2020, prevede un Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche e un’indennità di 800 euro per il mese di novembre 2020 a favore dei lavoratori sportivi.
Ecco quanto previsto nello specifico per lo sport dal Decreto Ristori pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Associazioni sportive dilettantistiche, un fondo per il sostegno
E’ stato istituito un “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche“, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Tale Fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
Indennità 800 euro collaboratori sportivi
Per il mese di novembre 2020, inoltre, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
La domanda per ricevere l’indennità di 800 euro destinata ai collaboratori sportivi deve essere presentata, con l’autocertificazione del possesso dei requisiti, entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale sulla base di apposite intese, la istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. A chi ha già beneficiato dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, per i quali permangano i requisiti, gli 800 euro sono erogati dalla società Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
Di seguito il testo integrale degli articoli 3 e 17 del Decreto Ristori, con i quali sono state previste le misure per i lavoratori e per le associazioni dello sport.
Articolo 3 – Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Articolo 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l’anno 2020.
5. Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione all’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall’articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.