Il decreto Sostegno 2021, o decreto Sostegni, contiene tra le altre cose interventi per i collaboratori sportivi. Il testo approvato dal Consiglio dei ministri che si è riunito venerdì 19 marzo 2021 introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Ma vediamo, in particolare, qual è l’importo dell’indennità prevista per i lavoratori dello sport.
Decreto Sostegno 2021
Il pdf del decreto Sostegno, o decreto Sostegni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene interventi che si articolano in cinque ambiti principali:
- sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
- lavoro e contrasto alla povertà;
- salute e sicurezza;
- sostegno agli enti territoriali;
- ulteriori interventi settoriali.
Come evidenziato, il decreto Sostegno 2021 interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.
Decreto Sostegno, gli interventi per i collaboratori sportivi
Il decreto Sostegno contiene interventi anche per i collaboratori sportivi. Nello specifico, nel decreto Sostegni è prevista un’indennità di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi. A gestirla, come in precedenza, Sport e Salute S.p.A..
Bonus Collaboratori Sportivi 2021, Gli Aggiornamenti Di Sport E Salute
Secondo quanto previsto dal decreto Sostegni del governo Draghi, l’importo dell’indennità sarà calcolato in base all’ammontare dei compensi percepiti nel 2019. Il pagamento dell’indennità prevista dal decreto Sostegno per i collaboratori sportivi sarà automatico per chi ha già presentato domanda di accesso alle precedenti indennità; chi invece non ha fatto domanda nel corso del 2020 potrà fare richiesta del bonus sportivi 2021 di importo variabile.
In base a quanto indicato dal pdf del decreto Sostegno che è stato diffuso, gli importi dell’indennità destinata ai collaboratori sportivi sono:
- 1.200 euro per i collaboratori sportivi che nel 2019 hanno percepito compensi inferiori a 4.000 euro;
- 2.400 euro per i collaboratori sportivi che nel 2019 hanno percepito compensi superiori a 4.000 euro e fino a 10.000 euro;
- 3.600 euro per i collaboratori sportivi che nel 2019 hanno percepito compensi superiori a 10.000 euro.
Bonus Collaboratori Sportivi 2021, A Chi Spetta
Come riportato dal comma 10 dell’articolo 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport”, del decreto legge Sostegni approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì 19 marzo 2021, “è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.
Ma attenzione, “il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.
Via libera, dunque, all’indennità a patto che non si percepisca altro reddito da lavoro, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza.
Il comma 11 dell’articolo 10 del decreto Sostegno specifica poi che l’ammontare dell’indennità per i collaboratori sportivi è determinata come segue:
- a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva i misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
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