Novità dall’Agenzia delle Entrate per il leasing nautico. Con il provvedimento del 29 ottobre 2020 sono stati individuati i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione delle imbarcazioni da diporto al di fuori dell’Unione europea. Le nuove regole vanno a stabilire i criteri con i quali individuare la territorialità e di conseguenza la tassazione dei servizi resi. Quanto disposto si applica ai contratti conclusi successivamente alla pubblicazione del provvedimento stesso.
Secondo quanto evidenziato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sul leasing nautico, “l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione dell’imbarcazione”.
Il provvedimento specifica in che modo provare l’effettivo utilizzo delle imbarcazioni da diporto per i contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e altri contratti simili a breve termine e non a breve termine. In base a quanto sottolineato, inoltre, la documentazione che prova l’effettivo utilizzo e la fruizione delle imbarcazioni da diporto fuori dall’Unione europea deve essere conservata dal fornitore e dall’utilizzatore e deve essere messa a disposizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Roberto Neglia, responsabile dei Rapporti istituzionali di Confindustria Nautica, tramite un post, ha spiegato che “il provvedimento fa seguito alla procedura aperta dalla Commissione Ue, che chiedeva, per l’applicazione dell’articolo 59 bis, lettera a), della Direttiva Iva, che sia dimostrato caso per caso il luogo di utilizzazione. Paletti molto stretti, rispetto ai quali abbiamo aperto un proficuo confronto con i massimi livelli dell’Agenzia“. E ha sottolineato che, dal provvedimento del 29 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, “ai fini della determinazione dell’imponibile Iva, l’utilizzo di una unità da diporto va considerata sulla base delle settimane in cui ha effettuato spostamenti (esclusi quelle per motivi tecnici). Fanno fede: il giornale di bordo o un registro vidimato attestante le ore di moto”.
Contratti noleggio breve termine, le prove della navigazione extra Ue
Nel dettaglio, in riferimento ai contratti a breve termine, per le imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare il provvedimento ha sottolineato che “la prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione europea è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso. I dati e le informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione da diporto. Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e delle informazioni in oggetto è di per sé idonea a provare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea”.
Per le imbarcazioni da diporto prive di sistemi di navigazione satellitare, invece, “la prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione europea è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine, accompagnata dalla produzione di almeno due dei seguenti mezzi di prova:
- i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;
- le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due, per ogni settimana di navigazione;
- la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;
- la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto.
Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a comprovare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea”.
Contratti noleggio a lungo termine, le prove della navigazione extra Ue
In riferimento ai contratti non a breve termine, secondo quanto evidenziato dal provvedimento, la prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione europea delle imbarcazioni da diporto “è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, non a breve termine, nonché attraverso l’esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto, comprovate dall’apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di ciascun spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni”.
E’ poi necessario mostrare “almeno uno dei seguenti mezzi di prova:
- i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, sistema A.I.S., ‘Automatic Identification System’) in uso;
- le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione;
- la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;
- la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea.
Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a comprovare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea”.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha poi specificato che “in caso di dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto, circa la navigazione della stessa al di fuori dell’Unione europea per ogni anno di durata del contratto, la quota di non assoggettabilità all’imposta s’intende provvisoriamente calcolata e il fornitore potrà emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione”.
A consuntivo, il dichiarante dovrà poi verificare quanto anticipatamente dichiarato e comunicare l’eventuale differenza al proprio fornitore, che dovrà effettuare le necessarie variazioni in aumento o diminuzione dell’imposta versando in caso la maggiore imposta dovuta e gli interessi di mora, senza alcun pagamento di sanzioni.