Via libera all’aliquota Iva del 10 per cento in relazione ai servizi resi dai Marina Resort, strutture ricettive all’aria aperta, “per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate” indipendentemente dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale). La sola locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni resta invece soggetta all’aliquota Iva ordinaria la sola. A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 360.
Iva Marina Resort, Quali Sono Le Novità
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la qualificazione dei Marina Resort alla stregua di strutture ricettive all’aria aperta comporta la possibilità di applicare alle prestazioni rese ai diportisti ivi
alloggiati l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento”.
Secondo quanto specificato poi con riferimento all’espressione prestazioni rese ai clienti alloggiati, nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato: “Si ritiene che l’applicazione dell’aliquota ridotta sia circoscritta alle prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità (cfr. Risoluzione n. 88/E del 15 marzo 2002). Nella suddetta espressione è, dunque, compresa non soltanto la prestazione di alloggio, ma anche le operazioni ad essa strettamente ‘accessorie’. In particolare, per i Marina Resort, sono agevolabili, ai fini Iva, non solo i servizi di accoglienza e messa a disposizione, nel porto turistico, dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti, a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche i servizi strettamente accessori, quali i servizi di pulizia, i servizi di assistenza all’ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e l’addebito dei consumi”.
Per quanto riguarda l’applicazione ai Marina Resort dell’aliquota Iva al 10 per cento in relazione ai servizi sulle imbarcazioni offerti nell’ambito dello stazionamento in porto e ai contratti di stazionamento a terra (cosiddetto porto a secco), l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per l’articolo 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 i Marina Resort sono “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”. In pratica, si tratta “di strutture ricettive all’aria aperta che consentono, per definizione, la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretto escludere dall’applicazione dell’aliquota Iva al 10 per cento i servizi resi dai Marina Resort sulle imbarcazioni – ad esempio alaggio, varo – offerti nell’ambito dello stazionamento in porto, che implicano lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa. Come spiegato, infatti, “tali servizi non sono di per sé riconducibili a quelli tipicamente ricettivi di cui al n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto Iva. Considerazione analoghe “valgono per i contratti di stazionamento a terra”, in quanto si tratta di prestazioni rese su un’imbarcazione che staziona sulla terraferma. Se ne deduce che, poiché non sono direttamente inerenti alla fornitura dell’alloggio, i servizi sulle imbarcazioni offerti nell’ambito dello stazionamento in porto e i contratti di stazionamento a terra sono pertanto soggetti a Iva nella misura ordinaria.