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Bonus 800 euro sport, come e quando richiederlo

Il Decreto Ristori quater ha previsto anche per il mese di dicembre un bonus di 800 euro per i lavoratori del settore dello sport. Ma come e quando richiederlo? Ecco quanto disposto dal provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tramite un post su Facebook, all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri, riferendosi proprio all’indennità di 800 euro prevista per i collaboratori sportivi, il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha scritto: “Stesse modalità di sempre: a chi lo ha già ricevuto una volta (vale anche per chi lo riceverà solo a novembre) il bonus sarà erogato in automatico, confermando i requisiti alla solita email che nei prossimi giorni vi invierà Sport e Salute. Dal 2 al 7 dicembre sarà invece possibile effettuare la domanda per il bonus per coloro che ne fanno richiesta per la prima volta”.

Bonus 800 euro collaboratori sportivi

All’articolo 11, il Decreto Ristori quater ha previsto per il mese di dicembre 2020 un’indennità pari a 800 euro destinata ai collaboratori sportivi. Tale emolumento, come specificato, non concorre alla formazione del reddito. La somma non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e di altre prestazioni.

Bonus 800 euro sport, i requisiti

Il bonus di 800 euro per lo sport è destinato ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Bonus 800 euro collaboratori sportivi, come richiederlo

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma predisposta da Sport e Salute. Solamente i nuovi beneficiari devono presentare la domanda. Coloro che in passato hanno già richiesto l’indennità e possiedono i requisiti richiesti non dovranno presentare ulteriore domanda. Ma quali sono i termini? Secondo quanto indicato dal testo del Decreto Ristori quater, le domande devono essere presentate entro il 7 dicembre 2020.

Decreto Ristori quater Gazzetta Ufficiale, cosa dice il testo Pdf sul bonus 800 euro

L’articolo 11 del Decreto Ristori quater, “Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi”, recita:

“Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell’elenco di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (Coni) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l’anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di dicembre.

Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 26”.

Foto di moerschy da Pixabay

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